Il tribunale di Colonia vieta elementi promozionali nelle pagine QR obbligatorie del vino
Il Tribunale amministrativo di Colonia ha stabilito che il logo di un rivenditore e un pulsante «Maggiori informazioni» violavano le norme UE, perché le pagine elettroniche destinate alle indicazioni obbligatorie su ingredienti e valori nutrizionali del vino non possono anche promuovere prodotti o imprese. La decisione del 24 settembre non è ancora definitiva, ma potrebbe imporre a produttori, commercianti e operatori di marchi privati di semplificare le pagine raggiunte tramite codice QR.
La decisione di Colonia
Nel procedimento 4 K 6494/25, il Tribunale amministrativo di Colonia ha confermato un provvedimento contro un rivenditore alimentare i cui codici QR sulle bottiglie di vino aprivano pagine contenenti gli elenchi obbligatori degli ingredienti e le dichiarazioni nutrizionali insieme al logo aziendale del rivenditore e a un pulsante «Maggiori informazioni». La decisione, pronunciata il 24 settembre, riguarda le norme UE sull’etichettatura elettronica del vino e, secondo l’analisi giuridica di IT-Recht Kanzlei, non è ancora definitiva.1
Il pulsante mostrava recensioni dei clienti, descrizioni del gusto, varietà di uva e altre informazioni sul prodotto, sovrapponendole ai dati su ingredienti e nutrizione. L’autorità locale di controllo alimentare ha ordinato al rivenditore di rimuovere sia il logo sia il pulsante dalle pagine esistenti e di escluderli dalle versioni future. Il rivenditore ha contestato l’ordine, sostenendo che il logo servisse soltanto a identificare l’impresa e che il pulsante fosse neutro perché gli utenti dovevano selezionarlo prima di vedere i contenuti aggiuntivi.1
Perché logo e pulsante sono stati vietati
Il tribunale ha fondato la decisione sull’articolo 119, paragrafi 4 e 5, del Regolamento UE n. 1308/2013. Queste disposizioni consentono di fornire elettronicamente alcune informazioni obbligatorie sul vino, ma vietano che siano presentate insieme a informazioni destinate alla vendita o al marketing. Il tribunale ha interpretato il limite come applicabile non soltanto alla pubblicità diretta di un vino, ma anche ai contenuti capaci di favorire le vendite di un prodotto o la promozione di un’impresa.1
Secondo questa interpretazione, il logo del rivenditore era di per sé inammissibile: anche senza un esplicito messaggio di vendita, poteva rafforzare il riconoscimento dell’impresa e influenzare decisioni d’acquisto successive. Il tribunale ha respinto l’affermazione secondo cui il logo fosse necessario per rassicurare i consumatori di aver aperto la pagina corretta, osservando che l’identificazione poteva essere fornita in modo più neutro attraverso il nome del prodotto o le note legali.1
Il tribunale ha inoltre considerato il pulsante «Maggiori informazioni» e il materiale accessibile tramite esso come un’unica unità. Il contenuto promozionale non sfugge quindi al divieto soltanto perché appare dopo un ulteriore clic. L’analisi ha collegato questo orientamento alle linee guida della Commissione europea sull’etichettatura del vino, pubblicate il 24 novembre 2023, secondo le quali anche i collegamenti al sito di una cantina o a un negozio online possono costituire marketing quando compaiono su una pagina destinata all’etichetta elettronica obbligatoria.1
Ambito delle regole sull’etichetta elettronica
Per i prodotti vitivinicoli ottenuti dall’8 dicembre 2023, le norme UE consentono di fornire elettronicamente l’elenco completo degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, anche tramite un codice QR, nel rispetto di condizioni specifiche. La pagina collegata non è una normale pagina commerciale del prodotto: assolve una funzione informativa prescritta dalla legge ed è quindi soggetta a limiti pubblicitari più rigorosi.1
La sentenza non impone alle normali pagine dedicate al vino nei negozi online di eliminare loghi, recensioni o altri contenuti promozionali leciti. I venditori possono continuare a commercializzare il vino sulle comuni pagine di commercio elettronico, sebbene norme separate sulla vendita a distanza richiedano che i consumatori ricevano le informazioni alimentari obbligatorie prima dell’acquisto. La decisione riguarda specificamente le pagine usate per le indicazioni elettroniche obbligatorie sul vino.1
Restano in vigore altri obblighi per l’etichetta fisica. Quando i dettagli nutrizionali sono forniti elettronicamente, la bottiglia deve comunque indicare il valore energetico e le informazioni obbligatorie sugli allergeni devono rimanere sull’etichetta fisica. Le linee guida della Commissione affermano inoltre che il codice QR deve essere accompagnato da un’intestazione contenente la parola «ingredienti»; un semplice simbolo informativo non è sufficiente.1
Responsabilità per le pagine affidate a terzi
Il rivenditore è rimasto responsabile nonostante le pagine collegate fossero gestite da un fornitore esterno. Basandosi in parte sull’articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il tribunale ha riconosciuto una responsabilità condivisa perché il rivenditore aveva disposto l’apposizione dei codici QR sulle bottiglie, era indicato come responsabile dell’insieme dei dati e conosceva le circostanze alla base delle violazioni. L’esternalizzazione dell’attuazione tecnica non ha eliminato i suoi obblighi di conformità.1
Questo ragionamento può incidere su produttori, commercianti e operatori di marchi privati che impiegano servizi centralizzati di etichettatura digitale: un operatore che controlla il contenuto della pagina QR può restare responsabile quando un fornitore esterno di servizi di conformità la realizza o la ospita. L’analisi ha distinto tali operatori dai rivenditori puri che non esercitano alcuna influenza sull’etichettatura elettronica dei vini prodotti da altri.1
Per un rivenditore che non incide sulle informazioni alimentari è più pertinente l’articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento n. 1169/2011: non può vendere prodotti che sa, o che in quanto professionista dovrebbe sapere, essere non conformi. Il tribunale non ha deciso direttamente l’estensione della responsabilità dei rivenditori, anche se la sua ampia descrizione degli obblighi di verifica potrebbe indurre le autorità a pretendere controlli più rigorosi anche da loro.1
Ordini, sanzione e incertezze residue
Il tribunale ha confermato l’obbligo di rimuovere logo e pulsante dalle pagine interessate, progettare allo stesso modo le pagine future e fornire prova dell’attuazione entro quattro settimane. Ha inoltre confermato la minaccia di una sanzione coercitiva di 10.000 euro in caso di nuove violazioni sulle pagine future. È stata annullata soltanto la parte della sanzione minacciata relativa alle modifiche delle pagine esistenti, perché l’autorità non aveva indicato un termine per conformarsi a tali cambiamenti.1
Alcune questioni progettuali restano irrisolte. Il tribunale non ha esaminato specificamente le fotografie dei prodotti, ma l’analisi giuridica ha raccomandato cautela perché anche le immagini possono favorire le vendite. La ripetizione di informazioni neutre già stampate sulla bottiglia potrebbe comportare meno rischi, sebbene, nelle circostanze di questo caso, i riferimenti alle varietà di uva e all’origine delle uve siano stati considerati promozionali.1
La decisione potrebbe avere conseguenze estese perché produttori, importatori, distributori e venditori di marchi privati usano comunemente le indicazioni tramite QR per preservare spazio sulle etichette fisiche. Pur non essendo definitiva, la sentenza indica che autorità e tribunali tedeschi potrebbero imporre per queste pagine obbligatorie un formato essenziale, limitato alle informazioni dovute ai consumatori, anziché consentire di combinare gli adempimenti normativi con un’esperienza commerciale legata al marchio.1
Fonti
Scritto dalla redazione di Dionysus a partire dalle fonti qui sopra.


